Sez. L, Sentenza n. 15995 del 01/08/2016 (Rv. 640684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI | Riposi settimanali - Disciplina ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 - Deroghe - Condizioni e limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI
In tema di riposi settimanali, il diritto di fruire di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive con cadenza settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003, è derogabile - quanto alla cadenza settimanale - nelle ipotesi previste dal successivo comma 2, lett. a), b), c) nonché, ad opera della sola contrattazione collettiva, lett. d), purché ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)