Sez. 2, Sentenza n. 2772 del 02/08/1968 (Rv. 335399 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TUTELA ASSICURATIVA - ATTIVITA PROPRIE DEL LAVORO AGRICOLO - ATTIVITA PERSONALI O FAMILIARI DELL'AGRICOLTORE - DISTINZIONE - TAGLIO, TRASPORTO AD USO DOMESTICO DI LEGNA - OPERAZIONE COMPLEMENTARE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TUTELA ASSICURATIVA - ATTIVITA PROPRIE DEL LAVORO AGRICOLO - ATTIVITA PERSONALI O FAMILIARI DELL'AGRICOLTORE - DISTINZIONE - TAGLIO, TRASPORTO AD USO DOMESTICO DI LEGNA - OPERAZIONE COMPLEMENTARE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA - CONFIGURABILITA.*
Ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni in agricoltura, pur dovendosi nettamente distinguere gli Atti dell'agricoltore che sono propri del lavoro agricolo da quelli che rispondono esclusivamente a fini e ad esigenze personali e familiari dell'agricoltore, non si puo escludere che vi sono Atti che, pur essendo diretti al soddisfacimento di esigenze personali del lavoratore, ineriscono anche ai fini e agli interessi dell'azienda agricola. Il depezzamento e la cernita della legna per separarla, trasportarla e conservarla asseconda delle dimensioni dei suoi pezzi e conseguentemente usarla per le varie necessita domestiche (camino, cucina economica ecc.) e operazione complementare a quelle principali del taglio, della riduzione delle piante e del loro trasporto fino alla strada carrozzabile e si svolge anch'essa nell'interesse dell'azienda agricola boschiva, del cui ciclo economico-produttivo costituisce un completamento. (nella specie e stato ritenuto coperto dalla tutela assicurativa prevista per gli infortuni sul lavoro in agricoltura il sinistro occorso ad un contadino mentre era intento, fuori del fondo dell'azienda agricola, su un piazzale sito in prossimita di una strada carreggiabile, a scegliere dalla legna ivi ammucchiata, e da lui precedentemente tagliata nel bosco, quella da trasportare nella propria abitazione per adibirla al consumo domestico- riscaldamento e cottura dei cibi). (V. N.3154-62 531-62).*
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1917 num. 1450 art. 2, Legge 21/11/1918 num. 1889 art. 1, Legge 21/11/1918 num. 1889 art. 2, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)