Sez. 2, Sentenza n. 137 del 22/01/1971 (Rv. 349510 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - FINALITA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - FINALITA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La motivazione della sentenza di appello deve permettere una autonoma ricostruzione dell'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione, non essendo consentita, nel nostro ordinamento, la motivazione per relationem, nella quale il giudice di secondo grado si limiti a fare riferimento puramente e semplicemente al contenuto della sentenza impugnata senza sottoporre ad alcun vaglio critico i motivi del gravame. (Conf 966'69, mass n 339397; V 3878'69, mass n 344254).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)