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Sez. 2, Sentenza n. 137 del 22/01/1971 (Rv. 349510 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - FINALITA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349510-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - FINALITA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La motivazione della sentenza di appello deve permettere una autonoma ricostruzione dell'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione, non essendo consentita, nel nostro ordinamento, la motivazione per relationem, nella quale il giudice di secondo grado si limiti a fare riferimento puramente e semplicemente al contenuto della sentenza impugnata senza sottoporre ad alcun vaglio critico i motivi del gravame. (Conf 966'69, mass n 339397; V 3878'69, mass n 344254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)