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Sez. 3 - , Sentenza n. 5618 del 07/03/2017 (Rv. 643391 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Credito relativo al mantenimento – Oggetto – Prestazione periodica – Insorgenza – Dall’adozione del provvedimento giurisdizionale – Tutelabilità da quel momento con azione revocatoria – Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643391-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad un’obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)