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Sez. 1, Sentenza n. 755 del 18/03/1971 (Rv. 350573 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL CREDITO - CREDITO DELLA MOGLIE AL MANTENIMENTO DA PARTE DEL MARITO - NATURA CONDIZIONATA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL MARITO - AZIONE REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE DELLA MOGLIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350573-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL CREDITO - CREDITO DELLA MOGLIE AL MANTENIMENTO DA PARTE DEL MARITO - NATURA CONDIZIONATA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL MARITO - AZIONE REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE DELLA MOGLIE - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione del marito del mantenimento della moglie, a seguito della decisione della Corte costituzionale del 24 giugno 1970, n 133, declaratoria della illegittimita costituzionale dell'art 145 cod civ, e subordinata alla condizione che ella non abbia mezzi sufficienti per provvedere a se stessa. Non essendo percio incondizionato e immanente il credito per mantenimento a favore della moglie, costei non e legittimata per la sola sua qualita di coniuge a proporre Azione revocatoria nei confronti di Atti di disposizione effettuati dal marito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)