Sez. 1, Sentenza n. 402 del 19/02/1990 Cc. (dep. 14/03/1990) Rv. 183661 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - QUASI FLAGRANZA - NOZIONE - SOSTANZIALE DIVERGENZA RISPETTO A QUELLA ACCOLTA NEL CODICE DI RITO ABROGATO - ESCLUSIONE - IPOTESI DELL'"INSEGUIMENTO" - NOZIONE.*
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - QUASI FLAGRANZA - NOZIONE - SOSTANZIALE DIVERGENZA RISPETTO A QUELLA ACCOLTA NEL CODICE DI RITO ABROGATO - ESCLUSIONE - IPOTESI DELL'"INSEGUIMENTO" - NOZIONE.*
Dal raffronto tra l'art. 237 del cod. di proc. pen. del 1930 e l'art. 382 del nuovo codice non emerge, per ciò che concerne il concetto di quasi flagranza, alcuna sostanziale divergenza, la sola variante essendo rappresentata dagli avverbi usati; ne consegue che per quel che attiene all'ipotesi dell'inseguimento - in relazione alla quale l'espressione "immediatamente dopo" (art. 237 cod. proc. pen. del 1930) è stata sostituita con quella "subito dopo" (art. 382 nuovo cod. proc. pen.) - non vi è alcuna ragione di modificare la nozione elaborata dalla precedente giurisprudenza, secondo cui, ai fini della sussistenza della quasi flagranza, l'inseguimento della forza pubblica comprende non solo l'inseguimento in senso stretto, ma anche in genere l'Azione spiegata senza interruzioni per raggiungere ed arrestare l'autore del reato. (V mass n 136334; (V mass n 125364; (V mass n 125363; (V mass n 113206).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)