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Sez. 1, Sentenza n. 13583 del 17/09/2002 (Rv. 557439 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita di rami di azienda - Trattativa privata - Autorizzazione del G.D. - Reclamo al tribunale fallimentare - Ammissibilità - Revoca da parte dello stesso G.D. - Ammissibilità - Mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Esperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557439-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

Il provvedimento con il quale il G.D. abbia autorizzato la vendita di beni fallimentari (nella specie, due rami d'azienda) a trattativa privata è, al tempo stesso, revocabile da parte dello stesso giudice e reclamabile dinanzi al tribunale fallimentare ex art. 26 legge fall., essendone, per converso, esclusa l'impugnabilità con i mezzi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione previsti dal codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)