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Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 18/04/1994 (Rv. 486268 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili | Vendita a trattativa privata - Autorizzazione del giudice delegato - Reclamo al Tribunale fallimentare - Ammissibilità - Mezzi esperibili avverso i provvedimenti del giudice della esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486268-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili

Il provvedimento col quale il giudice delegato autorizza la vendita di beni mobili a trattativa privata, ancorché revocabile da parte dello stesso giudice, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo, è suscettibile di reclamo al tribunale fallimentare ex art. 26 legge Fall. e non è impugnabile con i mezzi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione previsti dal codice di procedura civile, atteso che il rinvio operato dall'art. 106 Legge Fall. riguarda esclusivamente le norme di detto codice che disciplinano il procedimento di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)