Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 14/12/1971 (Rv. 355374 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDI - CONTO DELL'ISTITUTO D'EMISSIONE E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO NONCHE DELLE BANCHE D'INTERESSE NAZIONALE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDI - CONTO DELL'ISTITUTO D'EMISSIONE E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO NONCHE DELLE BANCHE D'INTERESSE NAZIONALE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Ai sensi delle norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, contenute nelle leggi 7 marzo 1938, n 141, e 7 aprile 1938, n 636, l'estratto dei saldo-conti dell' istituto di emissione e degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche delle banche d'interesse nazionale, ha efficacia probatoria, purche sia certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell' istituto interessato.*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1938 num. 636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)