Sez. 1, Sentenza n. 575 del 29/01/1982 (Rv. 418313 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - IN GENERE - ESTRATTI DEI SALDO CONTI - VALORE PROBATORIO - CONSEGUENZE.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - IN GENERE - ESTRATTI DEI SALDO CONTI - VALORE PROBATORIO - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 102 R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938 n. 141, gli estratti dei saldo-conti dello istituto di emissione e degli altri istituti di credito ivi considerati possono fornire elementi di prova indiziaria utilizzabile anche nell'ordinario giudizio di cognizione e, pertanto, in tale giudizio il giudice può accogliere la pretesa della banca che sia fondata oltre che sull'estratto, anche su circostanze idonee a determinare il suo convincimento in ordine all'esattezza e veridicità dello stesso. (V 5729/79, mass n 402343; (V 3638/71, mass n 355374).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)