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Sez. 3, Sentenza n. 335 del 09/02/1967 (Rv. 326193 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CESSIONE - DIVIETO - INOSSERVANZA - VALIDITA DELL'ATTO DI CESSIONE - REVOCA DELLA CONCESSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.*
Stato
decisa il 1967-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326193-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - CESSIONE - DIVIETO - INOSSERVANZA - VALIDITA DELL'ATTO DI CESSIONE - REVOCA DELLA CONCESSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.*

La violazione del divieto legislativo di cessione di una concessione amministrativa (nella specie, concessione dell'Esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti)in Mancanza di una espressa comminatoria del legislatore, non determina la nullita o comunque l'inefficacia dei rapporti negoziali stipulati tra il concessionario ed il terzo relativamente all'oggetto della concessione stessa, salva alla P. a. La facolta di revocare quest'ultima per l'inosservanza del suddetto divieto. (Cfr. 2309-66, 787-66, 182-66).*

Riferimenti normativi: Legge 20/07/1934 num. 1303 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)