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Sez. 2, Sentenza n. 152 del 08/01/1981 (Rv. 410548 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO PREVISTO DALL'ART 1362, COMMA SECONDO COD CIV.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410548-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO PREVISTO DALL'ART 1362, COMMA SECONDO COD CIV.*

Il criterio posto, in tema di interpretazione della volonta contrattuale dall'art 1362 comma secondo cod civ, che attribuisce Rilevanza al comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, ha carattere sussidiario, sicche il giudice e tenuto ad avvalersene solo quando il significato del contratto e la particolare clausola sia dubbia, ma non allorche l'accertamento della comune intenzione delle parti (nella specie: clausola di regolamento condominiale) sia stata dedotta utilizzando il fondamentale criterio interpretativo logico letterale. (Conf 1028/80, mass n 404487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)