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Sez. 1, Sentenza n. 16731 del 23/07/2014 (Rv. 632206 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Determinazione dell'indennità provvisoria - Notificazione al mezzadro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632206-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 11, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede la notifica dell'avvenuta determinazione dell'indennità provvisoria ai soli proprietari espropriandi e non anche al mezzadro, il quale non è legittimato a partecipare alle trattative per la cessione volontaria del bene, trattandosi di atto traslativo di un diritto reale che può intercorrere unicamente tra l'ente espropriante ed i proprietari espropriandi, mentre la diversa notifica, prevista in favore del coltivatore diretto avente diritto all'indennità aggiuntiva, disciplinata dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, è finalizzata solo all'opponibilità alla stima amministrativa di cui all'art. 19 e riguarda l'indennità definitivamente accertata dalla Commissione provinciale, non già l'indennità provvisoria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)