Sez. 1, Sentenza n. 18450 del 08/09/2011 (Rv. 619561 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva - Funzione - Opposizione alla stima - Termine di decadenza ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Applicabilità - Decorrenza del termine - Momento iniziale - "Conoscenze legali" - Notifica del decreto di esproprio - Necessità - Soggetti destinatari della notifica - Individuazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'indennità aggiuntiva riservata al coltivatore, contemplata dall'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, pur trovando titolo diretto nel provvedimento ablatorio, con la conseguenza che le impugnazioni per l'esperimento dell'opposizione alla stima sono soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di cui all'art. 19 della citata legge; tuttavia, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine "ad opponendum", qualora il decreto di esproprio segua e non preceda la pubblicazione sul FAL dell'avviso di deposito della stima, la "conoscenza legale" dell'indennità definitiva, come stimata, dalla quale decorre il termine di decadenza a carico dell'espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, in difetto di una sua correlazione ad una concreta misura ablatoria, ma può affermarsi soltanto nel momento in cui l'espropriante notifichi il decreto di esproprio. Con l'ulteriore conseguenza della necessità di tale notifica non esclusivamente ai proprietari, ma anche agli altri "interessati" (ex art. 17, secondo comma, il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante), alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute negli art. 13, secondo comma, e 15, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, che devono essere coordinate con la previsione del successivo art. 19, il quale legittima alla proposizione dell'opposizione anche questi ulteriori soggetti "interessati".
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)