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Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014 (Rv. 630574 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene - Estinzione dell'ipoteca - Conseguenze - Improcedibilità dell'esecuzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630574-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2848

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)