Sez. 5, Sentenza n. 50345 del 02/10/2014 Ud. (dep. 02/12/2014) Rv. 261313 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso materiale commesso da soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale - Integrazione del reato di cui all'art. 482 e non del reato di cui all'art. 476 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato - e non quello di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.) - la condotta di colui che formi un atto falso apparentemente proveniente da pubblico ufficiale, in quanto il reato di cui all'art. 476 cod. pen. è un reato proprio che presuppone l'effettiva qualifica di pubblico ufficiale del suo autore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)