Sez. 6, Sentenza n. 49048 del 20/09/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 230644 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Millantato credito presso esponenti politici - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Non integra il delitto di millantato credito (art. 346 cod.pen.) la millanteria consistente in "crediti" presso personaggi politici che non rivestano la qualità di pubblici ufficiali. (Nella specie, la Corte ha diversamente qualificato come truffa la condotta dell'imputato che aveva ricevuto da privati somme di denaro quale prezzo della propria mediazione per l'ottenimento di posti di lavoro, vantando influenza presso noti esponenti politici)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)