diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 8144 del 15/01/2020 Ud. (dep. 28/02/2020) Rv. 278357 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Disconoscimento della paternità - Esclusione dell'obbligo di mantenimento – Necessità del passaggio in giudicato della sentenza in sede civile - Sussistenza - Efficacia "ex nunc" in ambito penale - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278357-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo "ex nunc" e non "ex tunc", in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l'art. 572 cod. pen. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione "ex lege").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)