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Sez. 6 - , Sentenza n. 10091 del 10/10/2018 Ud. (dep. 07/03/2019) Rv. 275160 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Figlio naturale – Sentenza di accertamento della paternità – Passaggio in giudicato – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275160-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di reati contro la famiglia, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza al figlio minore nato non in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita dello stesso e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. anche in relazione alla condotta inadempiente posta in essere prima che divenisse definitiva la sentenza di accertamento della paternità naturale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)