Sez. 3, Sentenza n. 30666 del 31/05/2024 Cc. (dep. 26/07/2024) Rv. 286774-02
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Trasmissione degli atti ex art. 54, cod. proc. pen. avvenuta successivamente all'adozione della misura – Richiesta di revoca della stessa - Giudice competente a provvedere - Indicazione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca, a seguito della trasmissione degli atti, ex art. 54 cod. proc. pen., a un diverso ufficio del pubblico ministero, spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'ufficio di Procura che ha la materiale disponibilità degli atti, non potendo ritenersi competente il giudice che ha disposto la misura, in quanto presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari non è prevista la pendenza di alcun procedimento fino all'esercizio dell'azione penale o alla formulazione della richiesta di archiviazione e dovendo escludersi la competenza concorrente di più giudici diversi, che contrasta con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)