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Sez. 2, Sentenza n. 36423 del 07/10/2025 Cc. (dep. 07/11/2025) Rv. 288827-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Nozione di "giudice che procede" - Riferibilità alla medesima persona fisica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288827-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

In tema di misure cautelari personali, deve intendersi "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., nel caso in cui la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva giudicato nel merito).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)