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Sez. 5, Sentenza n. 10602 del 04/07/2003 (Rv. 564819 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie pendenti, ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Determinazione dell'imposta dovuta - Somme versate provvisoriamente, in corso di causa, per imposte ed interessi - Detrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564819-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, qualora il contribuente si avvalga della definizione agevolata delle controversie di valutazione (relative, fra l'altro, all'imposta sulle successioni), disciplinata dall'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ufficio, in sede di determinazione dell'imposta dovuta, deve calcolare in detrazione le somme versate dal contribuente in via provvisoria, in corso di causa - ex art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (applicabile "ratione temporis") -, per imposte e per interessi, attese la disposizione del comma 10 del citato art. 53 della legge n. 413 del 1991 - secondo la quale, per le imposte dovute ai sensi dei commi precedenti, "non sono dovuti gli interessi di mora" - e la mancanza di una previsione che giustifichi l'acquisizione all'erario delle somme corrisposte provvisoriamente in pendenza di giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)