Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 25/10/1967 (Rv. 330034 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI CAUSALITA FRA DANNO E ATTIVITA PERICOLOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI CAUSALITA FRA DANNO E ATTIVITA PERICOLOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Presupposto per l'applicazione dell'art. 2050 cod.civ. e che il danno sia cagionato dall'esercente una attivita pericolosa nello svolgimento di tale attivita solo nel caso che sussista il nesso causale fra l'Esercizio dell'attivita stessa e l'evento dannoso e operante la presunzione di colpa a carico dell'esercente e l'accertamento del cennato rapporto eziologico, come l'indagine sulla pericolosita e quello sull'idoneita delle cautele adottate, costituisce giudizio di fatto, riservato all'apprezzamento incensurabile del magistrato di merito. (Conf. 1777-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)