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Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 18/12/1979 (Rv. 403324 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - GIUDIZIO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA DI SMONTAGGIO DI UN BANCO DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1979-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403324-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - GIUDIZIO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA DI SMONTAGGIO DI UN BANCO DI VENDITA.*

La pericolosita dell'attivita, in relazione alla disciplina dettata dall'art 2050 cod civ, deve essere accertata, dal giudice del merito, alla stregua di un'indagine di fatto circa le concrete caratteristiche dell'attivita stessa ed il relativo giudizio - come quello circa la sussistenza dell'eventuale concorso della vittima nella produzione dell'evento dannoso - non e censurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, e stata ritenuta pericolosa l'attivita di smontaggio di un Banco di vendita, in considerazione della struttura di questo e delle manovre necessarie per eseguire l'operazione nonche dell'oggettiva situazione della strada e del traffico pedonale). (V 2639/67, mass n 330034; (V 1777/64, mass n 302539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)