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Sez. 2, Sentenza n. 2132 del 24/02/1995 (Rv. 490696 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rinunzia a pretendere l'osservanza delle distanze legali - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Volontà espressa nel verbale dell'assemblea di condominio - Idoneità.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490696-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La rinuncia del diritto di pretendere l'osservanza delle distanze legali tra una preesistente veduta del proprietario di una unità immobiliare dell'edificio condominiale ed una nuova costruzione condominiale richiede la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., ma questa può essere espressa anche nel verbale dell'assemblea di condominio sottoscritto dal rinunciante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)