Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 17/03/1981 (Rv. 412220 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI - CONSENSO DEL VICINO CONFINANTE - CONTENUTO - FORMA SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - SEMPLICE SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO PREORDINATO AD UNO SCOPO DIVERSO - INIDONEITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI - CONSENSO DEL VICINO CONFINANTE - CONTENUTO - FORMA SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - SEMPLICE SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO PREORDINATO AD UNO SCOPO DIVERSO - INIDONEITA.*
In materia di deroga delle distanze legali tra costruzioni, il relativo consenso del vicino confinante, vertendosi in tema di diritti reali, deve risultare ad substantiam, ai sensi dell'art 1350 cod civ, da atto scritto posto in essere con detto specifico fine dal titolare del diritto, sicche la semplice sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, di un atto preordinato ad uno scopo diverso (nella specie: domanda di licenza edilizia per la costruzione derogativa della distanza) non e idonea a configurare il consenso suindicato. (V 5894/78, mass n 395718; (V 1318/74, mass n 369384; (V 2636/70, mass n 349045; (V 1767/66, mass n 323443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)