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Sez. 5, Sentenza n. 2123 del 29/11/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168131 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168131-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE.*

L'infermità di mente deve sempre dipendere da una causa patologica che sia tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, con esclusione o grande diminuzione, della capacità di intendere e di volere. Da ciò consegue che ogni altra anomalia non dipendente da infermità e relativa alla sfera del carattere o del sentimento, è da ritenere ininfluente sulla imputabilità; che sono, altresì, da escludere dalla nozione di infermità mentale le semplici perturbazioni, i difetti del temperamento nonché i vizi del sentimento, siano essi d'ordine morale o sociale e, in particolare, i vizi del carattere, che non siano conseguenza di una malattia clinicamente accertata e catalogata dalla nosologia psichiatrica. (V mass n 161033; (V mass n 154728).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)