Sez. 1, Sentenza n. 9287 del 09/06/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161033 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO PATOLOGICO - NECESSITÀ - ANOMALIE CARATTERIALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO PATOLOGICO - NECESSITÀ - ANOMALIE CARATTERIALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. deve dipendere da una causa patologica, e quindi esulano da essa quelle anomalie caratteriali o altre anormalità che, pur afferendo al processo psichico di Determinazione e di inibizione, non si pongono come condizioni di alterazione della capacità d'intendere e di volere, intesa quest'ultima quale attitudine del soggetto a valutare il significato della propria condotta, autodeterminandosi nella selezione dei molteplici motivi o moventi. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che la frenastenia costituisce una semplice fragilità mentale dovuta ad allentamento dei freni inibitori).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 com. 2, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)