Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018 (Rv. 651368 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Somme spettanti al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o morale - Attribuzione al fallimento - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso con il quale la società ricorrente lamentava di essere stata condannata a pagare il risarcimento del danno c.d. differenziale, vale a dire, l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, non direttamente all'infortunato, imprenditore individuale, ma alla curatela del fallimento di questi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 lett. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)