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Sez. 1, Sentenza n. 2719 del 07/02/2007 (Rv. 599851 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Art. 46, n. 2, legge fall. - Pensioni di invalidità - Esclusione dall'attivo fallimentare nei limiti delle esigenze di mantenimento del fallito e della sua famiglia - Somme spettanti o liquidate al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o morale - Attribuzione al fallimento - Esclusione - Fondamento - Contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599851-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

Tra le "pensioni" alle quali fa riferimento la disposizione del n. 2 dell'art. 46 legge fall., nel prevedere i beni ed i diritti esclusi dal fallimento nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche le pensioni di invalidità, che assolvono una funzione reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, senza che sia ravvisabile alcuna disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost, tra dette pensioni e le somme spettanti o liquidate a persona fisica, successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o morale, che rientrano nella previsione del primo comma dell'art. 46 legge fall., e non sono, pertanto, attribuibili al fallimento, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto.(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato nel cinquanta per cento dell'intero la misura dell'acquisizione all'attivo fallimentare della pensione di invalidità del fallito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)