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Sez. 3, Sentenza n. 3476 del 01/12/1972 (Rv. 361373 - 01)

AGRICOLTURA - CREDITO - CREDITO FONDIARIO - PROCEDIMENTO ESECUTIVO CONTRO I DEBITORI MOROSI - SUI BENI IPOTECATI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361373-01

AGRICOLTURA - CREDITO - CREDITO FONDIARIO - PROCEDIMENTO ESECUTIVO CONTRO I DEBITORI MOROSI - SUI BENI IPOTECATI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 42, secondo comma, del tu 16 luglio 1905, n 646, agli istituti esercenti il credito fondiario e consentito di iniziare o proseguire l'Azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. In siffatta ipotesi, non puo agire la vis attractiva del foro fallimentare, onde la Competenza a conoscere dell'opposizione all'esecuzione individuale iniziata dall'istituto di credito fondiario spetta al tribunale del luogo dell'esecuzione. (Conf, sulla prima parte, 1017'67, mass n 327325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)