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Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 15/05/1967 (Rv. 327325 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE FORZATA SUI BENI IPOTECATI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - CONCORDATO FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327325-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE FORZATA SUI BENI IPOTECATI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - CONCORDATO FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 42, secondo comma, del T.U. 16 luglio 1905, n.646, agli istituti esercenti il credito fondiario e consentito di iniziare o proseguire l'Azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Una siffatta posizione speciale e privilegiata, dovuta alla natura del credito, non viene meno per effetto del concordato giudiziale, intervenuto nel corso dell'esecuzione forzata individuale, se non vi sia stata rinunzia implicita o esplicita all'ipoteca, dovendo il creditore fondiario essere considerato estraneo al concordato. (Conf. 2231-59, sulla prima parte, Conf.617-58).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)