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Sez. 1, Sentenza n. 10409 del 03/12/1994 (Rv. 489021 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE | Impianti - Realizzazione per la facilitazione della produzione di beni o servizi - Imposta di ricchezza mobile - Esenzione decennale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489021-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art. 3, in relazione all'art. 1, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598, e, successivamente, dall'art. 106 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per i nuovi stabilimenti industriali - avendo lo scopo, oltre che di contribuire a incentivare la costruzione di nuovi stabilimenti industriali, di facilitare l'avvio e il successivo consolidamento della nuova attività in essi intrapresa - non spetta per la realizzazione di impianti la cui finalità non è la produzione (di beni o di servizi), ma la mera facilitazione di tale produzione, realizzata in un diverso stabilimento o con una diversa attività.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598 art. 3, Testo Unico 30/06/1967 num. 1523 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)