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Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 12/11/1981 (Rv. 416780 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 1523 DEL 1967 PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416780-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 1523 DEL 1967 PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile concessa agli stabilimenti industriali dall'art. 106 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (T.U. Delle leggi sul Mezzogiorno) spetta - avuto riguardo all'espressa estensione dell'agevolazione alle costruzioni annesse agli stabilimenti ed alla ratio legis del T.U. Citato, volto a favorire il sorgere, nelle zone considerate, di stabili iniziative industriali - solo quando lo stabilimento sia costituito, nella sua essenzialità, da beni immobili specificamente strutturati per determinate attività ed inamovibili, dovendo conseguentemente escludersi nell'ipotesi di un complesso di beni mobili organizzato per la produzione di un servizio (nella specie: Esercizio di un determinato tipo di trasporto), cui siano annessi, con funzioni meramente accessorie, singoli beni immobili (nella specie: impianti fissi di pulizia e manutenzione). (V 2645/79, mass n 398978).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)