Sez. 2, Sentenza n. 152 del 22/01/1964 (Rv. 300197 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
In tema di pensione di invalidita, ai fini della Determinazione della capacita di guadagno dell'assicurato deve essere tenuta presente l'effettiva incidenza, non gia delle singole infermita, ma dell'intero complesso invalidante. Le varie infermita non vanno isolatamente considerate, ma devono invece costituire oggetto di un apprezzamento complessivo, organico ed unitario, che non si risolve nella somma meramente aritmetica del grado di invalidita conseguente a ciascuna delle affermazioni patologiche accertate.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)