Sez. L, Sentenza n. 2005 del 27/03/1984 (Rv. 434076 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - SOMMA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI RIDUTTIVE RELATIVE ALLE SINGOLE MALATTIE - DIVIETO - VALUTAZIONE DELLE MALATTIE NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - SOMMA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI RIDUTTIVE RELATIVE ALLE SINGOLE MALATTIE - DIVIETO - VALUTAZIONE DELLE MALATTIE NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'incidenza delle varie infermità dell'assicurato sulla capacità di guadagno del medesimo dev'essere valutata tenendo conto non della mera somma aritmetica delle percentuali riduttive relative alle singole malattie ma della Rilevanza di queste nel loro complesso e l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da congrua e corretta motivazione. (V 23/76, mass n 378637; (V 152/64, mass n 300197).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)