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Sez. T, Ordinanza n. 27519 del 15/10/2025 (Rv. 676860-01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Onere della prova - Riparto - Obbligazioni tributarie.
Stato
decisa il 2025-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676860-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

In tema di associazioni non riconosciute, se per le obbligazioni di fonte negoziale l'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione compete a chi intenda farne valere in giudizio la responsabilità solidale, per le obbligazioni tributarie - che trovano fonte nella legge - colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente è tenuto a dimostrare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore (in tutto o in parte) dell'attività dell'associazione, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di fornire la dimostrazione della propria estraneità alla gestione dell'ente.

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)