Sez. L, Sentenza n. 6503 del 19/12/1985 (Rv. 443574 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - SETTORE AGRICOLO - ART. 7 DEL D.P.R. 24 OTTOBRE 1955 N. 1323 - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE AD OPERA DEL D.P.R. 3 DICEMBRE 1970 N. 1049.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - SETTORE AGRICOLO - ART. 7 DEL D.P.R. 24 OTTOBRE 1955 N. 1323 - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE AD OPERA DEL D.P.R. 3 DICEMBRE 1970 N. 1049.*
Il termine del 30 novembre di ciascun anno, previsto dall'art. 7 del regolamento approvato con DPR 24 ottobre 1955 n. 1323, termine entro il quale il lavoratore agricolo deve presentare domanda all'INPS per essere ammesso a godere dell'indennità di disoccupazione (beneficio questo istituito dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, che ha esteso al settore dell'agricoltura l'Assicurazione di disoccupazione quale in generale disciplinata dal RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) non è stato abrogato o modificato dal successivo DPR 3 dicembre 1970 n. 1049, che si è limitato a modificare invece i presupposti soggettivi che devono ricorrere perché il lavoratore abbia diritto alla prestazione, sostituendo in particolare l'anno solare all'annata agraria come periodo di riferimento in cui tali presupposti devono essere verificati, ma non ha stabilito un nuovo termine entro cui va presentata la domanda dell'assicurato, a nulla rilevando peraltro la data di pubblicazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli da cui risulta l'iscrizione dell'assicurato stesso. (Conf 5091/85, mass n 442410; (Conf 3332/84, mass n 435360; (Conf 3400/82, mass n 421378).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)