Sez. L, Sentenza n. 3400 del 03/06/1982 (Rv. 421378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - TERMINE DI DECADENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - TERMINE DI DECADENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'Assicurazione contro la disoccupazione in agricoltura riveste caratteristiche particolari, in relazione alla limitazione nel tempo delle prestazioni ed alla loro frequente saltuarietà, e si risolve sostanzialmente in una Forma di integrazione salariale concessa ex post, assolutamente incompatibile con il trattamento riservato ad altre categorie di lavoratori, sicché, per quanto concerne il termine di decadenza per la presentazione della relativa domanda, non è applicabile la disciplina di cui al R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, dettata per tali altre categorie, dovendosi, invece, applicare quella specifica di cui all'art. 7 del d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, con la conseguenza che la data di decadenza è tuttora stabilita al 30 novembre di ogni anno. (Conf 1161/81, mass n 411723).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)