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Sez. 5, Sentenza n. 13800 del 18/06/2014 (Rv. 631533 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Disciplina di cui all'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 - "Jus superveniens" con carattere retroattivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631533-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui all'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, opera quale "jus superveniens" con efficacia retroattiva "in bonam partem", ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8. Ne consegue che ai soggetti già coinvolti nelle "frodi carosello" non è più contestabile la deducibilità dei costi poiché i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)