diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6900 del 30/07/1996 (Rv. 498881 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Sottoscrizione da parte di procuratore esercente nel distretto - Necessità anche per gli atti introduttivi di procedimenti camerali tipici relativi a situazioni di diritti e di "status" - Mancanza - Conseguenze - Nullità insanabile - Fattispecie in tema di procedimento per l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498881-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE

Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di "status" - come avviene, ex art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie -, esso deve essere completato con le forme adeguate all'oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente; con la conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente "extra districtum" e da altro abilitato nel distretto ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura, è affetto da nullità insanabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 406 art. 4, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)