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Sez. 6, Sentenza n. 1993 del 24/06/1993 Cc. (dep. 01/09/1993) Rv. 195970 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Domanda e documentazione | Mancata esposizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195970-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Domanda e documentazione

In tema di estradizione per l'estero, non rileva che la esposizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata sia contenuta nei provvedimenti cautelari o in atti separati, e non già nel documento di richiesta, poiché la finalità della norma (art. 12 cpv. lett. b) Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957 e art. 700 cod. proc. pen.) è quella di consentire alla parte richiesta la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione. La mancata allegazione dell'esposizione di fatti non determina, comunque, alcuna nullità per violazione di legge, non essendo la stessa espressamente prevista. Essa potrà eventualmente comportare o una richiesta di informazione alla parte richiedente ovvero, qualora i fatti non risultino ben chiari, il rigetto della domanda di estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 700, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 12, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)