Sez. 6, Sentenza n. 28822 del 28/06/2016 Cc. (dep. 11/07/2016) Rv. 268108 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Allegazione di tutti gli atti di indagine - Necessità - Esclusione - Relazione sui fatti per i quali è formulata la richiesta - Sufficienza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che, secondo quanto previsto dall'art. 700, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)