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Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 21/02/1996 (Rv. 495940 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - D'UFFICIO | Udienza istruttoria - Mancanza del fascicolo d'ufficio - Rinvio d'ufficio dell'udienza - Necessità.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495940-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - D'UFFICIO

La mancanza del fascicolo di ufficio costituisce valido presupposto per il rinvio di ufficio dell'udienza istruttoria, a norma del secondo comma dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., e legittimamente il giudice istruttore fissa altra udienza di istruzione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, mediante decreto redatto sul ruolo di udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 82, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)