diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 21/04/1995 (Rv. 491962 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO | Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Mancanza - Invalidità del procedimento d'appello - Esclusione - Deducibilità in cassazione della predetta mancanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491962-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

Il terzo comma dell'art. 347 cod. proc. civ. - a norma del quale, dopo la costituzione di una delle parti in appello, il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado - non pone alcun onere a carico delle parti in ordine all'adempimento indicato (a differenza di quanto disposto dall'art. 369 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione) ed inquadra tale trasmissione nell'ambito degli atti meramente interni all'ufficio del giudice d'appello, il quale, se ha interesse ad esaminare detto fascicolo può chiederlo di sua iniziativa in qualunque momento anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello e la mancata acquisizione non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, tranne che si prospetti specificatamente che da detto fascicolo risultano elementi idonei a condurre ad una diversa soluzione, nel qual caso il vizio ipotizzabile non è quello della nullità del procedimento d'appello o della sentenza impugnata, bensì quello del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)