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Sez. 1, Sentenza n. 6612 del 14/07/1994 (Rv. 487395 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - In genere | Sentenze di separazione personale e di divorzio - Pubblicazione successiva alla entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Appello - Proposizione - Forma e termini.
Stato
decisa il 1994-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487395-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - In genere

Contro le sentenze di separazione personale (e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1987 n. 74 - ancorché rese in procedimenti anteriormente iniziati - l'appello deve essere proposto non con citazione, ma con ricorso, nel termine di trenta giorni (art. 325 cod. proc. civ.) dalla notificazione o, in mancanza di questa, nell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 05/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 05/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)