Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 04/05/1995 (Rv. 492088 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Appello - Proposizione - Forma e termine.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Con riferimento a sentenza di divorzio emessa dopo l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello è soggetto al rito camerale - come disposto dall'art. 8 della citata legge - non soltanto nella fase decisoria, ma per l'intero procedimento e, quindi, anche per l'atto introduttivo che deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia impugnata o, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno dalla sua pubblicazione. La proposizione dell'appello in tal caso si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per l'impugnazione, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituiscono un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)