Sez. L, Sentenza n. 1090 del 29/01/1993 (Rv. 480523 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Ricorso - Sottoscrizione da avvocato munito di procura a "proporre impugnazioni" rilasciata in primo grado - Conseguenze - Inammissibilità - Acquiescenza della controparte - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere
Il ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato munito di procura a "proporre impugnazioni", rilasciata all'epoca del giudizio di primo grado, è inammissibile, senza che al riguardo rilevi l'acquiescenza della controparte, configurandosi tale procura come mandato del tutto generico e privo - anche in considerazione del momento suo rilascio - del requisito di specialità stabilito dall'art. 365 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)