Sez. 3, Sentenza n. 577 del 02/03/1973 (Rv. 362649 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - REGRESSO - NATURA DELL'AZIONE - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - CON DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - REGRESSO DEL CONDEBITORE - INOPPONIBILITA DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDEBITORI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - REGRESSO - NATURA DELL'AZIONE - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - CON DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - REGRESSO DEL CONDEBITORE - INOPPONIBILITA DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDEBITORI.*
L'Azione di regresso spettante al debitore solidale e in sostanza un'Azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilita in cui questi li aveva. Ond'e che, allo stesso modo che il debitore non puo opporre la prescrizione al creditore che l'abbia interrotta mediante una domanda giudiziale, cosi il condebitore non puo, per effetto di quella stessa interruzione, opporre la prescrizione al debitore che agisce in rivalsa surrogandosi al creditore. (V 1883/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)