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Sez. 1, Sentenza n. 1762 del 18/03/1982 (Rv. 419610 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI - REGRESSO - PAGAMENTO DA PARTE DI UNO DEI DEBITORI SOLIDALI - AZIONE DI REGRESSO - AZIONE DI SURROGAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI SOLTANTO - ECCEZIONE RELATIVA NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419610-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI - REGRESSO - PAGAMENTO DA PARTE DI UNO DEI DEBITORI SOLIDALI - AZIONE DI REGRESSO - AZIONE DI SURROGAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI SOLTANTO - ECCEZIONE RELATIVA NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITÀ.*

L'Azione di regresso spettante al debitore solidale che abbia effettuato il pagamento è in sostanza un'Azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questo, di modo che, se il creditore non poteva più agire nei confronti di uno dei condebitori solidali (nella specie: a seguito di sentenza dichiarativa della prescrizione del credito, per la parte da lui dovuta), il medesimo, convenuto in via di regresso, ha diritto di eccepire al condebitore attore che al momento del pagamento egli non era più debitore. (V 577/73, mass n 362649).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)